Il Dottor Arceci illustra ed approfondisce le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori, cosiddetti “cervelli in fuga” e dei lavoratori altamente qualificati, cosiddetti “impatriati”.
Misura delle agevolazioni previste:
- Sgravio imponibile del 90% (“rientro dei docenti e ricercatori”)
- Sgravio imponibile del 20% e 30% valevole fino al 2016 (“impatriati”) per coloro che sono impatriati entro il 31/12/2015
- Sgravio imponibile del 50% valevole a partire dal 2017 (“impatriati”) a valere anche per i lavoratori impatriati nel 2016
N.b.
- Le predette agevolazioni non sono cumulabili
- Il termine per inoltrare la richiesta al datore di lavoro 30 aprile 2017
- L’opzione per il regime speciale è irrevocabile ed esplica l’efficacia per il quinquiennio
Quanto alla I° agevolazione
Un primo intervento riguarda le condizioni per il rientro di quei docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto per almeno 2 anni continuativi di documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università. La normativa di riferimento, individuata dall’articolo 44 del Dl 78/2010, viene modificata dal comma 149 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, con l’eliminazione del limite temporale di efficacia delle agevolazioni previsto nei 7 anni solari successivi all’entrata in vigore del decreto.
Con l’eliminazione di tale orizzonte temporale l’agevolazione viene resa strutturale, riconoscendo al docente o ricercatore rientrato in Italia l’abbattimento del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo – ai fini Irpef e Irap – nel periodo di imposta in cui il lavoratore diventa fiscalmente residente in Italia e nei 3 periodi d’imposta successivi, sempre a condizione che per tutto il periodo agevolato permanga la residenza fiscale in Italia.
Quanto alla II°e III° agevolazione
Viene modificato il regime agevolato riconosciuto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 ai lavoratori impatriati, cioè a coloro che abbiano sperimentato esperienze significative di lavoro o studio all’estero, favorendo così i processi di internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia.
Più nel dettaglio, i commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 provvedono a:
– ampliare l’ambito di applicazione soggettivo, ricomprendendo dal 1° gennaio 2017 anche i lavoratori cittadini di Paesi terzi (extra Ue) con i quali sia in vigore una convenzione contro la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, oppure che nel medesimo periodo (o più) abbiano svolto un’attività di studio fuori dall’Italia conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream;
– incrementare dal 30 al 50% l’ammontare del reddito Irpef esente;
– ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.
Riepilogando:
- la L. 147 del 2015, all’art. 16, amplia le agevolazioni di cui alla L. 238/2010 ai cosiddetti lavoratori “impatriati”, ed in particolare alla lettera d) del comma 1, identifica nei soggetti beneficiari delle agevolazioni ” i lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione …. come definiti con decreto del Ministero … da emanarsi entro 90 gg”;
- il decreto attuativo (cui fa riferimento l’art. 16 della l. 147/2015) viene emanato il 26 maggio 2016. Ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari e fa espresso rinvio al c. 1 lett. d) del DLGS del 28 giugno 2012 n. 108, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, mentre al DLGS n. 206 del 6 novembre 2007 n. 206 per i lavoratori autonomi;
- il Dlgs n. 108 del 28 giugno 2012 n. 108 sancisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Italia. all’art. 1 c. 1 lett. a) definisce che debbano essere lavoratori in possesso: del “titolo di istruzione superiore almeno triennale”.
- Il comma 151 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 estende ai lavoratori rimpatriati nel 2016 le agevolazioni fiscali rese definitive dal comma 150
La normativa di riferimento esaminata:
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 – Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
- Ai fini delle imposte sui redditi e’ escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attivita’ di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita’ per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita’ in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
- Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238 – Art. 1. (Finalita’ – Durata degli incentivi fiscali)
- La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilita’ del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all’articolo 2, comma 2.
- I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell’Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)
- Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all’articolo 3:
- a) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attivita’ di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, i quali vengono assunti o avviano un’attivita’ di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche’ la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attivita’;
- b) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attivita’ di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche’ la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attivita’.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. (Caratteristiche dei benefici)
- I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
- a) 20 per cento, per le lavoratrici;
- b) 30 per cento, per i lavoratori.
- I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).
- La fruizione dei benefici di cui al comma 1 e’ incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attivita’ lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall’articolo 2.
- Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, e’ computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente comma.
Art. 4. (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)
- Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all’estero, anche d’intesa con la societa’ Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia e’ garantita, in quanto applicabile, l’attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all’estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
- Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell’attuazione del comma 1, dalle intese con la societa’ Italia Lavoro Spa.
Art. 5. (Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
- Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilita’, possono riservare ai soggetti di cui all’articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 108
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
- Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l’articolo 21 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva2009/50/CE;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio;
- Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 11 maggio 2011, in materia di visti d’ingresso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
- Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo l’articolo 27-ter è inserito il seguente:
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)
– 1. L’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:
- a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica:
- a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
- b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
- c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
- a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
- c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell’articolo 27-ter;
- d) che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi’ come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
- e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu’ di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
- i) che in virtu’ di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell’Unione;
- l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
- La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati e’ presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
- Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:
- a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita’ lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
- b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;
- c) l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero.
- Il rilascio del nulla osta al lavoro e’ subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 22, comma 4.
- Il nulla osta al lavoro e’ sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall’articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.
- Il nulla osta al lavoro e’ rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e’ revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all’articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
- Il nulla osta al lavoro e’ altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per:
- a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis codice penale;
- c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12.
- Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attivita’ lavorative e’ rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 8, recante la dicitura ‘Carta blu UE’, nella rubrica ‘tipo di permesso’. Il permesso di soggiorno e’ rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu’ tre mesi, negli altri casi.
- Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo rinnovo e’ rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e’ revocato nei seguenti casi:
- a) se e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
- Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attivita’ lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e’ stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.
- E’ escluso l’accesso al lavoro se le attivita’ dello stesso comportano, anche in via occasionale l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale. E’ altresì escluso l’accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita’ dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE.
- I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell’accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.
- Il ricongiungimento familiare e’ consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 29. Ai familiari e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.
- Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo’ fare ingresso in Italia senza necessita’ del visto, al fine di esercitare un’attivita’ lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta e’ rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo’ essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e’ rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita’ ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell’avvenuto rilascio e’ informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e’ stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e’ stato rinnovato, e’ disposta l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 e l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato membro dell’Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall’altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita’ di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 3.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, in quanto compatibili.»;
- b) dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) – 1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall’articolo 27-quater, puo’ chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:
- a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell’Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
- b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell’articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell’Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).
- Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e’ rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica ‘annotazioni’, ‘Ex titolare di Carta blu UE’.
- Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e’ revocato nelle ipotesi previste all’articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche’ nel caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
- Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 3.
- Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, e’ rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell’Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.».
Art. 2 Norma finanziaria
- Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del medesimo decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi’ 28 giugno 2012
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 Art. 16 – Regime speciale per lavoratori impatriati
- Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- b) l’attivita’ lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa’ che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa;
- c) l’attivita’ lavorativa e’ prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.
- Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e’ avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonche’ relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
- Il comma 12-octies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e’ abrogato.
- All’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.
DECRETO 26 maggio 2016 Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. (16A04321) (GU n.132 del 8-6-2016) – il Ministro dell’Economia e delle Finanze
- Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente «Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese»;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, 238, concernente «Incentivi
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;
- Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2011 recante disciplina in materia di «Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238»;
- Visto, in particolare, l’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 il quale prevede che, al verificarsi delle condizioni ivi recate, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare;
- Visti il comma 1, lettera d), e il comma 2 del predetto art. 16, i quali demandano a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, rispettivamente, la definizione dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione dei lavoratori, necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del citato art. 16 nonche’ l’individuazione delle categorie di soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, ai quali e’ estesa la fruizione del beneficio di cui al predetto comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dai medesimi possedute;
- Visto il comma 3 del citato art. 16 il quale demanda, altresi’, al medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle disposizioni di attuazione del predetto 16, delle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia nonche’ della disciplina relativa alle eventuali cause di decadenza dal beneficio;
- Visto l’art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disciplina in materia di «Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero»;
- Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento all’individuazione dei ruoli direttivi e alla definizione dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione di cui all’art. 16, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo 147 del 2015; -Decreta:
Art. 1 – Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali
- Le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- b) l’attivita’ lavorativa e’ svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa’ che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa;
- c) l’attivita’ lavorativa e’ prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
- Sono altresi’ destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1:
- a) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’;
- b) i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Art. 2 -Divieto di cumulo
- La fruizione dei benefici di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e’ incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 3 – Decadenza
- Il beneficiario degli incentivi di cui al predetto art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, decade dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici gia’ fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 commi:
- 150. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, allinea:
1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;
2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;
- b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;
- c) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».
- 151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l’opzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 – coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
Omissis …
3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e’ prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno gia’ esercitata, secondo le modalita’ attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
COMUNICATO STAMPA – Regime fiscale per i lavoratori “impatriati”, scadenza al 2 maggio 2017
In un provvedimento delle Entrate le modalità di esercizio dell’opzione
Più tempo per i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, per accedere a l regime fiscale speciale previsto dal Dlgs n. 147/2015 . Infatti, potranno optare fino al 30 aprile 2017 (termine festivo, prorogato al 2 maggio 2017) per la misura agevolativa che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef, del 30% per l’anno di imposta 2016, e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi. Questi i principali chiarimenti contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi.
Come cambia l’agevolazione -Il Dlgs n. 147/2015 ha introdotto un regime ad hoc per i lavoratori “impatriati” in base al quale, dall’anno di imposta 2016, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, può concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. La legge di bilancio 2017 ha modificato questa percentuale, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’esercizio dell’opzione slitta al 2 maggio-Per i lavoratori dipendenti di cui alla legge n. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 , che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il decreto “milleproroghe” ha posticipato il termine al 30 aprile 2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio. Per accedere all’agevolazione, irrevocabile, i lavoratori dovranno presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L’istanza dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020. In particolare, per l’anno 2016, i lavoratori che esercitano la scelta fruiscono del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%. Per l’anno di imposta 2017, l’agevolazione del 50% è applicata dal datore di lavoro; nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017.
a cura della Dott. Daniele Arceci